Indice Analitico
Abbandonati
Gli
uomini più a., ai quali la Congregazione
è inviata, sono coloro che non hanno potuto
avere ancora dalla Chiesa i mezzi sufficienti
di salvezza (3). Le altre categorie di
a. (3; 4; 14; 09; 010). Al tempo di sant'Alfonso
erano a. la gente di campagna (PS).
Abito
religioso
Si
conservi l'a. r. tradizionale (45, 4°),
il cui uso è regolato dagli St. Generali
e (Vice-) Provinciali (07). Quando non
si indossa, ci si attenga alle prescrizioni
dell'Ordinario del luogo (45, 4°).
Abnegazione
I
congregati partecipano all'a. della croce
del Signore con la totale consacrazione
alla missione di Cristo (51); in spirito
di a. cedano volentieri il posto al clero
indigeno (011, c). L'a. è una delle virtù
proprie della comunità apostolica (057).
Accademia
alfonsiana
Eretta
in Roma, il suo fine coincide con quello
della Congregazione che la deve sostenere
{023).
Adattamento
La
Congregazione adatta le sue strutture
e istituzioni alle esigenze del ministero
apostolico (96; 107). Le norme della vita
comunitaria devono adattarsi all'impegno
apostolico (44; 45). Il principio dell'a.
si trova anche in 13; 17; 18; 33; 011;
e, indirettamente, in 030 e 046.
Aggiornamento
I
Superiori (Vice-) Provinciali devono promuovere
riunioni per l'a. della formazione e dei
metodi apostolici (025, a; 90). L'a. sui
modi di sentire e di pensare e sui costumi
dell'odierna vita sociale (059).
Alfonso
M. de Liguori
Fondatore
della Congregazione (PS; 1; 2; 33; 90;
108; 05; 011, b). Modello e padre dei
Redentoristi (05). Dottore della Chiesa
e patrono dei moralisti e dei confessori
(PS).
Le
sue caratteristiche: zelo apostolico (2;
33), specialmente per la conversione degli
infedeli (PS; 011, b)- fedeltà alla Chiesa
(33); carisma della direzione spirituale
(024); devozione alla Vergine (32); spirito
di preghiera (26); promozione degli studi
di scienze sacre (90).
I
congregati lo venerano come modello e
padre (05; 056); ne imitano lo zelo apostolico
(2; 33), lo spirito di preghiera (26),
il senso ecclesiale (33); ne conoscono
la vita e ne studiano le opere (33).
Alienazione
E'
la disposizione di un bene immobile o
mobile di rilevante valore (0193, b).
Il Capitolo (Vice-) Provinciale ne fissa
i limiti (0193, a). Ricorso per le a.
(101).
Amministrazione
La
struttura amministrativa della comunità
è al servizio dello spirito di comunione
fraterna (030; 34). Il Superiore deve
essere, prima di tutto, pastore di anime,
poi rettore e amministratore (139). A.
dei beni temporali (144, 0203-0208).
Altri
riferimenti, diretti o indiretti nei numeri:
0116, a; 0130; 0132; 0134; 0172; 0190;
0191, b; 0193, b.
Amore
I
Redentoristi proclamano l'a. del Padre
che «ci ha amati per primo» (6); coltivano
lo spirito di contemplazione per partecipare
all'a. del Figlio verso il Padre e verso
gli uomini (24); mossi dall'a. reciproco,
si sforzano di attuare quanto è stato
deciso dalla comunità (38). L'a. verso
Dio e quello verso il prossimo sono una
unica cosa (53). Il divino Redentore e
il suo Spirito di a. sono presenti nella
comunità per formarla e sostenerla (23).
La risposta di a. al Signore, che “ci
ha amati per primo”, è alla base della
professione religiosa (56). L'a. di Cristo
verso la Chiesa è significato e contenuto
nel voto di castità (57 e 58). L'a. fraterno
è salvaguardia della castità (60).
Anziani
Anche
gli a. sono missionari (55). Devono ricevere
particolari attenzioni e premure (034).
Abbraccino con fede generosa la propria
condizione e siano fonte di buone ispirazioni
per i giovani (034).
Apostolato
E'
sinonimo di evangelizzazione, missione,
attività apostolica, pastorale, ecc. (1-20;
09-025; 059). Lo Spirito Santo distribuisce
doni e carismi per l'a. (049).
L'a.
(attività missionaria) di tutta la Congregazione
(143); l'a. dei fratelli coadiutori (084,
a); l'a. delle monache dell'Ordine del
Santissimo Redentore (08); l'a. dei nostri
oblati (02; 085).
L'a.
tra gli infedeli (011); ecumenico (013);
con i mezzi di comunicazione sociale (022);
delle vocazioni (79; 051).
Vedi
anche forme
di a.
Apostoli
I
santi A. sono patroni della Congregazione
(05).
I
Redentoristi proseguono l'opera degli
A. (PS); vivono in comunità a imitazione
degli A. (22); perseverano nell'insegnamento
degli A. (26), nella preghiera, insieme
con Maria (26; 056); sono a. della conversione
(11) .
Apostolico
La
vita a. del Redentorista comprende la
vita di speciale consacrazione a Dio e
l'attività missionaria (1). Essi seguono
l'esempio di Cristo con la vita a. (1),
partecipando e annunziando il suo mistero
(20); rivolgono lo zelo a. ai fedeli (3);
formano una comunità a. (2; 091; 093).
La
forma a. di vita in comune favorisce lo
zelo pastorale (21). La struttura della
comunità deve essere adattata alle esigenze
del ministero a. (96). L'Eucaristia è
sorgente e culmine della vita a. (29).
Mediante
il Capitolo i congregati esercitano il
loro diritto a favore della vita a. (98);
la rinvigoriscono (107); la esaminano
(0116). Il Capitolo (Vice-) Provinciale
giudica le priorità a. (17) e il rinnovamento
dei metodi a. (17; 123; 0140).
Il
segretariato della vita a. (025; 0114).
Approvazione
A.
pontificia delle Costituzioni e Regole
da parte di Benedetto XIV, il 25-2-1749
(PS). A. delle CC, rinnovate secondo il
Concilio Vaticano II, da parte della S.
Congregazione per i Religiosi ed Istituti
secolari, il 2-2-1982.
Archivista
A.
della Curia Generale (0138; 0134); della
Curia Provinciale (0171).
Assenza
- Assenti dalla comunità
Il
Superiore Generale, per gravi motivi,
può concedere a un congregato di vivere
fuori della comunità (0211). L'assente
ingiustificato perde la voce attiva e
passiva (0211).
Per
l'a. dei Superiori, cfr. 117; 127; 0101;
0105; per l'a. dei Consiglieri, cfr. 0126;
0159; 0160.
Attitudini
La
proclamazione e la testimonianza della
Parola secondo le a. personali (10). Rispetto
delle persone e delle loro capacità e
qualità per offrire a ognuno la possibilità
di scelte personali (36). Ognuno, secondo
le proprie a., deve assumersi quella parte
di lavoro e di oneri che derivano dalla
vocazione missionaria (39). Il Capitolo
(Vice-) Provinciale indaga sulle attività
apostoliche di cui sono capaci i confratelli
(084, a).
Autorità
I
Superiori esercitano l'a. in spirito di
servizio verso i fratelli (72), e tutelano
i loro diritti (094).
Nelle
decisioni finali è il Superiore che deve
scegliere e stabilire il da farsi (73,
2°).
I
Capitoli e i Superiori hanno potestà dominativa
e giurisdizione ecclesiastica per il foro
interno ed esterno (100); fanno uso di
tale potestà in spirito di collegialità
(100), devono ricercare e aiutare chi
si sottrae alla loro potestà (0212). I
Consiglieri Generali rendono efficiente
la potestà del Superiore Generale (118).
Bene
comune
L'unione
di volontà in Cristo promuove il b. c.
(38). I Superiori promuovono l'unione
delle forze per il b. dell'Istituto e
della Chiesa (72). A ciascuno è data la
manifestazione dello Spirito per il b.
c. (92). Compete ai Superiori giudicare
sull'autenticità dei doni per il b. c.
(049). Il b. c. può richiedere che un
Superiore maggiore assuma le funzioni
di Superiori e ufficiali subalterni (0100).
Benefattori
I
primi b. dell'Istituto sono i genitori
dei confratelli: essi meritano particolare
stima e affetto (035).
Beni
temporali
1.
Uso.
La
vita comunitaria esige che i b. t. siano
messi in comune, a servizio del Vangelo
(22); perciò i congregati possederanno
in comune tutti i beni (62; 44); e li
useranno per fini leciti (144, a; 011,
a; 0198). Tutto ciò che uno acquista con
la propria attività, o in vista della
religione , deve essere incorporato con
i b. della comunità (62). Gli Statuti
(Vice-) Provinciali daranno norme concrete
sull'uso dei b. t. (046, 2°, a).
2.
Amministrazione
dei b. t.
I
b. t. devono essere amministrati dall'economo
alle dipendenze del Superiore e del suo
Consiglio (0190). Facoltà del Capitolo
Generale sull'a. dei b. (0116, a); del
Consiglio Generale (0191, b); del Capitolo
(Vice-) Provinciale (0192). Il Governo
(Vice-) Provinciale può chiedere lo stato
reale dei b. delle comunità (0208). Registri
e fatture nell'a. dei b. t. (0204-0206).
L'a. dei b. parrocchiali non appartenenti
alla Congregazione è sottomessa alla vigilanza
dei Superiori (0207; 0203).
3.
Disposizione
dei b. t.
Il
diritto di disporre dei b. t. appartiene
ai Superiori, Consigli e Capitoli (144,
c). Il Consiglio Generale dispone dei
b. delle Province soppresse (97, 2°).
Le Vice-Province non sufficienti a se
stesse hanno diritto a ricevere l'aiuto
di b. t. dalla Provincia (132); una convenzione
ne determinerà il modo (0175). Per fomentare
lo spirito di povertà, si permette ai
congregati di rinunziare ai b. patrimoniali
(70).
Candidati
Sono
quelli che, suscitati dallo Spirito (80),
si sentono chiamati da Dio a seguire Cristo
con la professione religiosa (86), nella
comunità redentorista (79), come sacerdoti
(87; 01), diaconi permanenti (01; 081,
b), o fratelli coadiutori (89; 01). L'efficienza
della Congregazione dipende dal numero
e dalla qualità dei c. (79), la cui idoneità
deve essere accertata (051).
Capacità
Vedi
Attitudini.
Capitolo
1.
In
senso generico.
Il
C. è l'istituzione primaria nella Congregazione
e nella (Vice-) Provincia (98; 104); è
persona morale collegiale, rappresentante
tutti i congregati (122; 104). Si riunisce
periodicamente (98), a vantaggio della
C., del suo Governo e del suo rinnovamento
(98; 104). Ha potestà dominativa e di
giurisdizione (100).
2.
Capitolo
Generale. Il C. g. rinvigorisce la
vita apostolica dell'Istituto, ne rinsalda
la compagine interna, adatta i suoi ordinamenti
alle necessità della Chiesa e alle esigenze
dei tempi (104; 107; 111); esamina e giudica
lo stato della Congregazione nei suoi
vari aspetti (108; 0116); elegge i membri
del Governo Generale (110); modifica le
C. (109, 3°); corregge, redige, abroga,
interpreta gli St., conferma e revoca
le decisioni del Governo Generale, concede
dispense (109, 2°; 102, 119) . E' convocato
dal Superiore Generale ogni sei anni (104;
105), tranne in caso di necessità (0119).
Si compone di membri di ufficio e di elezione
(106; 0117). Tutti i confratelli possono
inviare al C. g. osservazioni e proposte
(0150). Convocazione del C. g. straordinario
(104; 0118).
3.
Capitolo
(Vice-) Provinciale. Viene preparato
dalla Commissione preparatoria con la
collaborazione dei segretariati e di tutti
i confratelli (0149; 0150). Il (Vice-)
Provinciale convoca il C. ordinario (146)
e lo straordinario (0152, b), comunicandolo
a tutti i confratelli, al Governo Generale
e, in caso di C. Vice-Provinciale, al
Governo Provinciale (0147). I suoi membri
devono essere eletti al più presto (0148).
É composto di membri di ufficio e di elezione
(0144). Per la sostituzione o supplenza
si seguano le norme del DC (0145).
Lo
stesso C. ne determina la periodicità;
ma deve essere convocato almeno una volta
nel triennio (0152). E' invalido se manca
più di un terzo dei capitolari (0152,
d). Il presidente del C. è il Superiore
(Vice-) Provinciale (0151). Se è presente
il Superiore Generale, ne inaugura la
sessione plenaria, chiude l'ultima e ha
diritto di voto (0151). Lo svolgimento
del C. è regolato dal DC e dal diritto
particolare della (Vice-) Provincia (0151).
Chi può indire una sessione straordinaria
del C. (0152, b, c).
Il
compito del C. (Vice-) Provinciale è di
rinnovare e adattare continuamente la
vita apostolica e il Governo della (Vice-)
Provincia (123). Tutti possono inviarvi
osservazioni e proposte (0150). Esso può
fare, modificare, interpretare, abrogare
gli Statuti (Vice-) Provinciali (0140,
a), con i due terzi dei voti (0141), con
l'approvazione del Consiglio Generale
(0142); può prendere decisioni con Decreti
(0140, a), confermare o abrogare Decreti
del Superiore e del Consiglio (Vice-)
Provinciali (0140, f). Esamina lo stato
della (Vice-) Provincia (0140, b); giudica
le priorità apostoliche (17); dà norme
per determinare, nell'ambito della (Vice-)
Provincia, quali sono gli uomini più bisognosi
di aiuti spirituali (09, a); studia come
impiegare i mezzi di comunicazione sociale
(022); promuove la vita apostolica (0140,
c); fissa la norma per l'erezione o soppressione
di case (0140, d); sceglie i tempi e i
mezzi adatti a promuovere il rinnovamento
dei congregati (084, b); cura la formazione
permanente dei fratelli (084, a); determina
le condizioni per il diaconato permanente
(081, b).
Per
le competenze in materia economica, vedi
i nn. 0140, e; 0192; 144, c; 0193; 0194.
Per
altre competenze, vedi 129; 0154.
Carisma
Lo
Spirito Santo conferisce doni e c. per
l'apostolato (23; 049). É compito dei
Superiori giudicare sulla loro autenticità
e sul loro buon uso (049). I carismi più
grandi sono ordinati alla carità (049).
Il c. di consigliere spirituale, così
luminoso in sant'Alfonso, è di grande
importanza (024). Gli St. (Vice-) Provinciali,
tenendo conto del c. missionario della
C. nella Chiesa, danno norme sul dovere
di favorire la giustizia e la promozione
umana (021).
Altre
referenze sul c. della C, vedi 16; 18;
96; ecc.
Carità
1.
Nella
vita comunitaria. La vita di comunità
deve essere regolata secondo le esigenze
della c. fraterna (22, 38). Nella revisione
di vita, esame specialmente sulla c. fraterna
(038). La c. fraterna deve abbracciare
anche i confratelli e i benefattori defunti
(036).
Con
la professione religiosa, i congregati
si esercitano nella c. apostolica (46);
si obbligano a condurre una vita ripiena
di c. fraterna (Form. prof.), secondo
la missione di Cristo che è tutta c. pastorale
(48), ed è principio unificatore di tutta
la vita (52; 54), e dell'unione con Dio
(53). I candidati devono essere formati
alla c. fraterna, come virtù propria di
una comunità apostolica (057). La c. fraterna
è aiuto alla castità (60). I laici che
lavorano presso di noi siano trattati
con carità e giustizia (0199).
2.
Nell'apostolato.
I Redentoristi sono uomini di c. fervente
(20); offrono testimonianza di c. con
la preghiera e il servizio (9). Fine dell'azione
missionaria è suscitare e formare comunità
che intraprendono la via della c. (12).
La maggior opera di c. missionaria è l'evangelizzazione
degli infedeli (011).
3.
Nel
governo. I Superiori esercitino la
loro autorità, manifestando ai confratelli
la c. con cui Dio li ama (72); li correggano
con ogni c. (094). I Consiglieri devono
osservare il segreto quando lo richiede
la c. (0111).
Casa
- Residenza
Luogo
di abitazione della comunità, eretta canonicamente
con il consenso dell'autorità ecclesiastica
(0186), costituita almeno da tre congregati
(135, 091). Compete al Governo Generale
l'apertura o chiusura canonica delle c.
(135). La residenza è una c. non eretta
canonicamente (091, a).
Il
Governo Generale sceglie i congregati
per la C. di Sant’Alfonso in Roma (0138,
b).
Le
pratiche delle c., da trattarsi presso
la S. Sede, sono a carico del Procuratore
Generale (0129).
Castità
- Celibato
La
c. religiosa porta con sé l'obbligo della
continenza perfetta nel celibato, e significa
e contiene il mistero dell'amore di Cristo
(57). I Redentoristi scelgono il c. per
il Regno dei cieli (58; 57).Per comprendere
e vivere il mistero della c., lo chiederanno
con tutta la Chiesa (59), confidando nell'aiuto
del Signore e nel patrocinio della B.V.
del P. Soccorso (042). L'uso dei mezzi
e sussidi spirituali e naturali (59; 60).Il
vero amore fraterno nella vita comunitaria,
salvaguarda la c. (60). I candidati, raggiunta
una sufficiente maturità e fermezza, si
consacrano con il voto di c. (85; 073).
La professione della c. è risposta all'amore
di Dio (56).
Chiesa
1.
La Congregazione partecipa alla missione
della C. che è di sua natura missionaria
(1); con il proprio carisma (021) risponde
alla sua missione nella C. (2) e al suo
servizio (18; 19); è inviata specialmente
ai più abbandonati che non hanno potuto
avere dalla C. mezzi sufficienti di salvezza
(3). La sua ragione di essere nella C.
è la preferenza e l'opzione per i poveri
(4; 5; 1; 3; 010-013). La missione principale
dei Redentoristi nella C. è la proclamazione
esplicita della Parola di Dio in vista
di una conversione fondamentale (5; 10).
Docili al magistero della C. (6), essi
pongono come criterio di valutazione di
ogni lavoro missionario il senso ecclesiale
(33); si interrogano se le forme di evangelizzazione
sono rispondenti alle aspettative della
C. (17).
2.
Poiché la C. accoglie nel suo seno anche
i peccatori ed ha bisogno di continua
purificazione (017, a) e di conversione
nella fede (014), la Congregazione estende
il suo apostolato nella C. tra i fedeli
(3; 12; 014; 010), e tra gli infedeli
(011); costruisce una C. veramente autoctona
(011, c) tra coloro che non accettano
come buona novella il messaggio della
C. (012) e tra i fratelli separati dalla
C. (3; 013).
3.
Le comunità e i congregati lavorano secondo
i programmi della C. universale e locale
(18) anche se esenti, si inseriscano nelle
opere e nelle strutture della C. locale
(04; 18; 93). La Vice-Provincia è eretta
per servire la C. dove questa si trova
in stato di missione (131).
Le
sessioni di studio tengano conto dei bisogni
della C. locale (037). Le norme delle
comunità siano adattate alle direttive
della C. (45, 1°). Lo Spirito S. rende
docili i congregati al servizio di Dio
nella C. (73, 1°).
4.
Nella C. i congregati avanzano nella stessa
via di Cristo con i voti (50). La castità
significa il mistero della C. e il suo
amore a Cristo (57-59); seguono le norme
ascetiche raccomandate dalla C. (60).
5.
Lo Spirito di Cristo suscita vocazioni
nella C. (80). Per la promozione delle
vocazioni, i Redentoristi collaborano
con gli organismi della C. universale
e della C. diocesana e regionale (050).
Si lasciano compenetrare dal mistero della
C. e a partecipare a tutta la sua vita
(056). Secondo i desideri della C., i
congregati si applicheranno allo studio
delle scienze divine e umane (023). La
formazione dei candidati deve essere per
il servizio della C. missionaria (78).
Clausura
Le
norme della c. per regolare l'accesso
degli estranei in casa (45, 3°).
Collegio,
Collegiale
Il
c. è l'insieme dei Consiglieri con il
Superiore, che ne è preside e membro (086,
b). I Superiori devono esercitare la potestà
in spirito c., cioè insieme ai loro Consiglieri
(100). Nella nostra Congregazione sono
persone morali collegiali i Capitoli (Vice-)
Provinciali (122; 133; 0153; 0154). A
volte il Consiglio e l'Assemblea comunitaria
agiscono come c. (101; 0123; 0182); il
DS e gli Statuti (Vice-) Provinciali stabiliranno
i casi e le modalità (0125; 0162; 0182).
Quando il Consiglio agisce in forma c.,
se si dà parità di voti, si ripeterà la
votazione (0109, a).
Collegio
Maggiore di Sant’Alfonso
Si
trova a Roma, è di grande importanza per
il rinnovamento di tutta la C., ed è affidato
alla cura speciale del Superiore Generale
(083, a). Il Direttore del C. M. alla
fine di ogni anno scolastico invierà una
relazione sugli studenti ai rispettivi
(Vice-) Provinciali (083, c). Ogni anno
si darà agli studenti un breve corso di
storia e di vita della Congregazione (083,
d).
Commissione
Deve
essere costituita, appena possibile, la
c. preparatoria del Capitolo (Vice-) Provinciale
(0149). Suo compito (0150).
Comunicazione
La
Congregazione fa largo uso dei mezzi di
c. sociale a servizio dell'apostolato
(022). II (Vice-) Provinciale può delegare
e subdelegare le sue facoltà in quanto
sono comunicabili (0157). C. di beni tra
le comunità e le (Vice-) Province (0198),
e con i poveri (044).
Comunione
eucaristica
Colloquio
col Signore dopo aver ricevuto l'Eucaristia
(028, a).
Comunione
fraterna
La
Congregazione unisce i suoi membri in
c. f. (01). I Congregati si sforzano di
aderire a Cristo sempre più saldamente;
quanto più stretta è la loro unione con
Cristo, tanto maggiore sarà la loro unione
reciproca (23). Il diritto e il dovere
di usare doni e carismi in c. f. (049).
L'obbedienza evangelica testimonia davanti
al mondo la loro unione in Cristo (75).
La struttura amministrativa della comunità
sia sempre al servizio dello spirito della
c. f. (030). Tutti i congregati, sia quelli
che vivono in comunità sia quelli che
vivono eccezionalmente soli, devono sentirsi
in c. f. con la (Vice-) Provincia (026;
027; 093). Il congregato che si sottrae
alla c. con l'Istituto, sarà ricercato
e aiutato a perseverare nella sua vocazione
(0212). La Provincia consegue il fine
della Congregazione in c. con le altre
parti dell'Istituto (121).
Comunità
– Vita comunitaria
La
legge essenziale dei Redentoristi è vivere
e lavorare in comunione fraterna e apostolica
(2; 22; 62; 026; 027).
1.
La
comunità in generale. Vivere in comunità
e lavorare in comunione di carità, ponendo
tutto in comune, a servizio del Vangelo
(21; 22; 60; 139; 044). La c. non è solo
unione materiale di persone, o organizzazione
e amministrazione esterna, ma è anche
comunione fraterna di anime (21; 030;
126; 139). La c. deve essere una vera
fraternità (36). I congregati devono avere
lo stesso spirito che animava la c. apostolica
(62).
Sono
c. la C., le (Vice-) Province, le comunità
locali e personali (22; 026). Anche quelli
che vivono eccezionalmente soli, devono
essere ascritti ad una c. (026; 027; 092;
093).
2.
Fondamento
spirituale della comunità. A1 centro
della c. c'è la persona di Cristo, specialmente
nell'Eucaristia, la sua presenza e quella
del suo Spirito di amore che la vivifica
e la sostiene (23; 73; 139; 028, a). La
c. vive in relazione di intimità con il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo per
la fede, la Parola e la preghiera (26-30;
028). L'amicizia evangelica dei confratelli,
riuniti nel nome di Cristo, è l'anima
della c. apostolica (34).
La
c. aiuta tutti ad arricchirsi nello spirito
interno e nell'opera di evangelizzazione
loro affidata (2; 22; 54; 62; 139; 051),
e a vivere la ricchezza della propria
vocazione (37). Quanto più stretta è la
loro unione con Cristo, tanto maggiore
è la loro unione reciproca (23). La preghiera
comunitaria esprime l'unità dei congregati
(30).
3.
Fondamento
umano della comunità. Il fondamento
umano della c. è un grande rispetto delle
persone, delle loro capacità e qualità,
la promozione dei loro valori e l'uguaglianza
di diritti e di obblighi (35; 34-38; 44).
La struttura delle c. sia organizzata
in modo da sostenere e sviluppare lo spirito
fraterno (030).
4.
Diversi
aspetti della comunità. La c. è aperta
al mondo (43); ed è inserita nella comunità
ecclesiale e nei gruppi umani dove lavora
(43; 04). Si dedica al servizio della
Chiesa e all'annuncio del messaggio della
salvezza (2-22; 60; 139). Si rinnova nella
sua vita interiore in una continua conversione
(40-42; 038-040); nella stessa vita comunitaria
(041; 048); nelle attività apostoliche
(041; 136; 0179; 0180).
5.
Organizzazione
e governo della comunità. Le c. sono:
case o residenze; possono essere locali
e personali (091). Dal raggruppamento
di più c. ha origine la (Vice-) Provincia
(088; 130). A capo di ogni comunità vi
sarà un Superiore con il suo Consiglio
locale e altri ufficiali (139-140; 0181-0184).
II Superiore riunisce periodicamente la
sua c. per lo studio e la revisione di
vita (136; 0179). La c. deve darsi norme
ordinate e precise, adatte alla vita comune
(44), alle quali ognuno deve attenersi
lealmente (041), regolate secondo le necessità
dell'evangelizzazione e le esigenze della
carità fraterna (22), e adattate al lavoro
missionario (45, 1°). Ogni c. si dia degli
ordinamenti pratici che mantengano e fomentino
la v. comunitaria (44), e che si riferiscono
alla preghiera (26-33; 028), agli esercizi
di mortificazione (42; 039), alla revisione
di vita (037-038; 042, 2°, c.; 136), alle
assemblee comunitarie (0179-0180; 025,
a; 90) e al lavoro che ciascuno deve assumersi
secondo le direttive del Superiore e le
proprie attitudini (39).
6.
Relazioni
della comunità con le altre comunità.
I congregati considerano la c. religiosa
come fondamentale (43), ma sono anche
inseriti nelle c. ecclesiali (04; 93)
e umane (43; 116).
7.
Assenza
dalla comunità. Vedi 0211; 026; 027;
092.
Concelebrazione
eucaristica
Si
raccomanda vivamente la c. o la celebrazione
comunitaria (028, a).
Confessione
Ogni
confessore, approvato da un ordinario,
ha la giurisdizione per quei confratelli
che vogliono confessarsi (040). I congregati
si accosteranno spesso alla c. sacramentale
(41). I Missionari conducono gli uomini
convertiti alla partecipazione piena della
Redenzione che agisce nella Liturgia,
specialmente al sacramento della riconciliazione
(12).
Congregazione
1.
Storia.
Fondata da sant'Alfonso nel 1732 a Scala,
con il titolo del Santissimo Salvatore,
chiamata, nel 1749, del Santissimo Redentore,
fu approvata da Benedetto XIV il 25 febbraio
1749. Alla sua diffusione oltralpe e oltreoceano
contribuirono in modo speciale san Clemente
M. Hofbauer, il ven. Giuseppe A. Passerat
e san Giovanni N. Neumann. Ora è diffusa
in tutti i paesi del mondo (PS).
2.
Costituzione.
La Congregazione è un istituto religioso,
missionario, clericale, con diversità
di riti, di diritto pontificio ed esente
(1; 18; 04; 059), che ha per fine di «seguitare
l'esempio del nostro Salvatore Gesù Cristo
in predicare ai poveri la divina parola»
(1; 3; 74); così partecipa alla missione
della Chiesa (1). La preferenza per le
istanze pastorali più urgenti o per l'evangelizzazione
vera e propria, e l'opzione a favore dei
poveri rappresentano la stessa ragion
d'essere della Congregazione (5).
La
Congregazione riunisce sacerdoti, diaconi
e laici (2; 01), che vivono in comune,
formano un solo corpo missionario, nel
quale sono inseriti con la professione
religiosa (2; 46). Può associarsi, come
oblati, chierici e laici (02; 085). Ha
i suoi patroni (05), il suo sigillo o
stemma (06), e il suo abito (45, 4°; 07).
3.
Missione
apostolica. La Congregazione attua
il suo mandato con iniziative coraggiose
e serio impegno (13; 14); per questo i
congregati devono essere liberi e pronti,
sia per le categorie che debbono evangelizzare,
sia per i mezzi che devono impiegare (15).
Si è assunto il compito di servire la
Chiesa (18). E' inviata, in modo speciale,
a coloro che non hanno potuto avere dalla
Chiesa mezzi sufficienti di salvezza (3;
010), a coloro che non hanno ricevuto
o non ascoltano il messaggio di salvezza
(3; 011; 012), a coloro che sono danneggiati
dalla divisione dalla Chiesa (3; 013),
ai fedeli chiamati ad una conversione
continua (014).
4.
Sviluppo.
La Congregazione si forma e si sviluppa
senza sosta, seguendo le esigenze della
società alla quale annuncia il Vangelo
(82). Il suo fine apostolico permea e
ispira l'intero processo formativo dei
suoi membri (77), dal cui numero e qualità
dipende l'efficienza nel portare avanti
la sua missione apostolica (79). I candidati
devono apprendere la storia e la vita
della Congregazione (86).
5.
Regime.
La Congregazione è retta dal diritto comune
della Chiesa e da quello particolare (03).
I principi generali formulati nelle C.
devono ispirare tutto il regime della
Congregazione (091).Ogni congregato e
ogni comunità devono prendere parte attiva
e responsabile nel governo della Congregazione
(92).
6.
Struttura
e istituzioni. La Congregazione ha
strutture e istituzioni proprie (97-99),
che deve adattare continuamente (96).
Si compone di (Vice-) Province, regioni
e comunità (97). Gli organi supremi sono
i Capitoli (98). A capo della C., (Vice-)
Province e comunità c'è un Superiore col
suo Consiglio (99). Le pratiche da trattarsi
presso la S. Sede passeranno per il Procuratore
Generale (0129).
7.
Beni
della Congregazione Vedi Beni
temporali.
Consacrazione
La
B. V. Maria consacrò totalmente se stessa
alla persona e all'opera del Figlio suo
(32). Con la professione religiosa i congregati
consacrano la vita, individuale e comunitaria,
all'annuncio del Vangelo e all'esercizio
della carità apostolica (46); consacrati
al mistero d'amore di Cristo, scelgono
il celibato per il Regno dei cieli (58);
con l'obbedienza dedicano a Dio la propria
volontà (71). Per ricordare l'importanza
della professione religiosa che li ha
dedicati a Dio, la rinnovano due volte
l'anno (080).
Vedi
anche 47 e 48.
Consigliere
spirituale
Il
carisma di c. s., così luminoso in sant'Alfonso,
assume grande importanza anche ai nostri
giorni (024).
Consigli
evangelici
Vedi
Voti
religiosi.
Consiglieri
1.
In
senso generale. I c. rappresentano
la partecipazione della base al Governo;
e perciò i Superiori esercitano la propria
potestà insieme con loro (100; 0108).
Hanno voce consultiva o deliberativa o
collegiale, a seconda dei casi (101).
Possono esigere dal Superiore che si tengano
nel tempo dovuto le riunioni (0106). Sono
tenuti al segreto (0111).
Per
il diritto di precedenza, vedi 0210.
2.
In
particolare:
a)
- C.
Generali. Costituiscono con il Superiore
Generale il Governo di tutta la Congregazione
(112; 086). Eletti dal Capitolo Generale,
sono almeno sei e restano in carica per
sei anni (110, a; 118). Per la loro elezione
basta la maggioranza assoluta (110, b).
Nella scelta dei C. si deve mirare alla
rappresentanza regionale di tutta la Congregazione
(0124). Essi sono membri del Capitolo Generale (106)
e devono promuovere il bene di tutta la
Congregazione (118; 0124). Le loro competenze
sono enumerate nelle CC e St. e nel Direttorio
del Governo Generale (0125).
b)
- C.
(Vice-) Provinciali. Costituiscono
con il Superiore (Vice-) Provinciale il
Governo della (Vice-) Provincia (124;
0158, a). Sono eletti per tre anni (128).
La
modalità della loro elezione è determinata
dagli St. (Vice-) Provinciali (0158, b).
I C. ordinari sono membri per ufficio
del Capitolo (Vice-) Provinciale (144,
a).Le loro competenze sono stabilite dalle
C., dagli St. 0159-0161, dal Direttorio
dei Superiori e negli St. (Vice-) Provinciali
(0162). II Capitolo (Vice-) Provinciale
deve precisare i casi in cui bisogna conoscere
il parere dei C. per decidere (0160).
c)
- C.
locali. Ogni Superiore avrà i propri
C. Il loro numero e le modalità di nomina
o di sostituzione sono determinate dagli
St. (Vice-) Provinciali (0181). Le loro
competenze sono stabilite nel Diritto
comune, nelle C. e negli St. Generali
e (Vice-) Provinciali (102, b; 0182; 190;
0193; 0197).
Consiglio
Nelle
CC e St., questo termine può significare:
a) il gruppo dei Consiglieri dei Superiori;
b) la riunione di essi; c) il gruppo come
collegio, se usato da solo (086, a), in
quanto è organo di consiglio con voto
deliberativo o consultivo.
1.
In
generale. La C., le (Vice-) Province
e le comunità sono rette dai rispettivi
Superiori con i loro C (99). I Superiori
Generale e (Vice-) Provinciale sono presidi
del relativo C. (114, b; 125; 133). Le
(Vice-) Province devono costituire un
C. straordinario per trattare gli affari
più importanti (0158, a). Gli St. (Vice-)
Provinciali preciseranno quali argomenti
sono da trattare dal C. e quali dall'assemblea
comunitaria, e quando l’uno e l'altra
devono agire collegialmente (0182). Per
il modo di procedere del C. Generale e
(Vice-) Provinciale, vedi 0126 e 0159.
2.
II
C. come riunione di Consiglieri. Il
Superiore deve convocare i Consiglieri
perché manifestino la loro opinione (0108).
In alcuni casi determinati, il C. deve
decidere collegialmente (101). I Consiglieri
possono esigere dal Superiore le riunioni
nel tempo dovuto (0106), e vi devono andare
ben preparati (0107).
3a.
II
C. Generale come collegio. Giudica
e approva le priorità apostoliche e la
loro conformità all'indole della Congregazione
(17); approva gli St. (Vice-) Provinciali
e i Decreti concernenti le C. e St. (0141);
decide la dilazione del Capitolo Generale
(0119); accetta la rinuncia del Superiore
Generale e del Vicario (116, b; 123);
elegge il nuovo Vicario Generale o il
pro-Vicario (0123, a, b); elabora il Direttorio
del Governo Generale (0125); approva la
lista dei Consiglieri Generali supplenti
(0126); indica i casi di maggior importanza
per i quali devono essere presenti il
Superiore Generale o il suo Vicario con
almeno tre Consiglieri (0126, c); concede
dispense a tutta la Congregazione (102,
e); interpreta autenticamente gli St.
e le prescrizioni dei Direttori, e le
decisioni del Capitolo Generale, sospende
i decreti e ne emana di nuovi (119, 1°,
2°, 3°); sceglie gli ufficiali maggiori
della Curia e costituisce gli organismi
necessari (120); sceglie un revisore dell'economia
Generale (0133); erige le (Vice-) Province,
le raggruppa e modifica, le sopprime,
dispone dei beni delle soppresse (97;
121; 130; 089); fissa i contributi da
versare al Governo Generale (091, b).
3
b. II
C. (Vice-) Provinciale come Collegio.
-
II C. straordinario può indire una sessione
straordinaria del Capitolo (Vice-) Provinciale
(0152, b, 2°) esamina gli St. (Vice-)
Provinciali e ne esprime il giudizio al
Governo Generale (0142); interpreta autenticamente,
o sospende, quanto è stato deciso dallo
stesso Capitolo ed emana nuovi decreti
(0161); dà il consenso per la fondazione
di una comunità di altra Provincia nel
proprio territorio (0186); approva il
Superiore vice Provinciale e conferma
il suo Vicario (0153, a, b); accetta la
loro rinuncia (0154); fissa le linee direttive
degli Istituti di formazione (0168).
-
Il C. ordinario nomina gli ufficiali della
Provincia e crea gli organismi che crede
utili, come i segretariati (129); stabilisce
le norme che regolano il tirocinio sacerdotale
dei nostri (081, a) può permettere che
il Superiore accetti beni a condizioni
onerose (0200).
3
c. II
C. locale come Collegio. Gli St. (Vice-)
Provinciali precisano quali argomenti
devono trattarsi dal C. locale, quali
dall'assemblea comunitaria, e quando l'uno
e l'altra devono agire collegialmente
(0182).
4.
II
C. come organismo consultivo.
-
In
generale. Con voto deliberativo per
dare il precetto formale di obbedienza
(73, 3°); per assumere funzioni di Superiori
e ufficiali subalterni (0100).
-
Il
C. Generale. Con voto deliberativo
per convocare il Capitolo Generale straordinario
(0118, a); per dispensare dalle CC e dagli
St. un'intera Provincia (102, d), per
designare la casa di noviziato (062, a).
Con
voto consultivo per concedere l'indulto
di vivere fuori comunità (0211).
-
II
C. (Vice-) Provinciale. Consente la
fondazione di una casa nel territorio
di altra Provincia (0186); dà le norme
relative agli studi permessi durante il
noviziato (066). Si richiede il suo accordo
perché il (Vice-) Provinciale rimuova
il Superiore di una comunità (099); per
convocare una sessione straordinaria del
Capitolo (Vice-) Provinciale (052, b,
1); per alcuni problemi economici (0174;
0195); per ammettere al noviziato e alla
professione (062, c); per determinare
il tempo e la durata dei voti temporanei
(074) e permettere il passaggio da una
categoria all'altra. Nella Vice-Provincia,
per concedere una dispensa (102, c).
-
Il C. locale. Con voto deliberativo, perché
il Superiore possa accettare beni a condizioni
onerose (0200).
Contributi
I
c. da versare al Governo Generale sono
fissati dal Consiglio Generale (0191,
b, 1°). Tasse e c. possono essere imposti
alle comunità dal Consiglio (Vice-) Provinciale
(0196).
Convenzione
Nei
luoghi di missione si faccia una convenzione
con l'Ordinario del luogo sui diritti
e doveri reciproci (011, d). Tra la Provincia,
vice-Provincia. e Regione deve farsi una
convenzione sui diritti e doveri reciproci
(0175; 090). Negli obblighi reciproci
per donazioni o altro, sarà stipulato
un contratto a norma delle leggi civili
(0200; 0201).
Conversione
Nell'attività
missionaria della Cong. (3; 10; 11; 12;
014, b; 017). La c. del cuore deve caratterizzare
tutta la vita dei congregati (41, 1°);
ciò avverrà anche con l'esame di coscienza
quotidiano e la confessione sacramentale
(41, 2°). La continua conversione rende
più disponibili al servizio degli altri
(54).
Corresponsabilità
Tutti
i congregati sono corresponsabili nel
compiere la Missione apostolica della
Congregazione (73, 1°, 35, 92), partecipano
alla responsabilità comune con l'obbedienza
attiva e cosciente (72, 048), hanno la
responsabilità di collaborare con la Chiesa
locale (04)- promuovono la responsabilità
dei laici verso i fratelli (020); promuovono
la maturità e responsabilità di tutti
(36). Gli St. (Vice-) Provinciali danno
le norme sui nuovi modi di vivere la povertà
e assumere le proprie responsabilità in
materia (046, 2°, d).
Tutti
hanno la responsabilità nel compito della
formazione, specialmente i Superiori (82).
I candidati devono essere aiutati ad assumere
le proprie responsabilità sulla propria
scelta (81).
Nei
Capitoli i congregati esercitano la loro
responsabilità (98); e tutti devono prendere
parte attiva e responsabile nel governo
della Congregazione (92); i Consiglieri
sono corresponsabili nel governo della
Congregazione (112) e di tutta la (Vice-)
Provincia (124). I Superiori locali si
sentano corresponsabili del bene di tutta
la Provincia (139).
Correzione
fraterna
Si
abbia a cuore la c. fraterna (032), che
deve essere praticata soprattutto dai
Superiori (094).
Costituzioni
Le
C. approvate dalla S. Sede costituiscono
il nostro diritto particolare (03). Il
Capitolo Generale può cambiare le C. con
la maggioranza dei due terzi dei voti,
ma il cambiamento deve essere confermato
dalla S. Sede (109, b, 3°). Sia il Capitolo
Generale che i Superiori possono dispensare
dalle C. in materia disciplinare (109,
b, 1°, 20; 102). Tutti i congregati devono
osservare le C. (74); e si esamineranno
su di esse nella revisione di vita (038).
I Decreti sulla povertà hanno valore di
C. (68, 043).
Cristo
1.
Nella missione della Congregazione il
fine dell'Istituto è «seguitare l'esempio
del nostro Salvatore Gesù C. in predicare
ai poveri la divina parola» (1; 50; 74;
01). Tutti i Redentoristi sono collaboratori,
soci e ministri di Gesù C. nella grande
opera della Redenzione (2; 6).
Seguendo
l'esempio di C. (20), anche nella sua
vita nascosta (01), lo annunciano esplicitamente
(8) e danno testimonianza di carità (9);
annunciano con fiducia e costanza il mistero
di C. (10) e il suo Regno (12).
2.
Nella
vita della comunità. I Redentoristi
si adunano nel nome di C. (34); chiamati
a continuare la sua presenza e la sua
missione, ne fanno il centro della loro
vita (23); scelgono ciò che è richiesto
dal bene comune in unione di volontà con
C. (38).
Docili
all'azione dello Spirito Santo, non cessano
mai di operare per conformarsi a C. e
rivestirsi dell'uomo nuovo fatto a immagine
di C. (25; 41).
Pregano
senza stancarsi, secondo il monito di
C. (26); e lo incontrano soprattutto nei
principali sacramenti della salvezza (27),
nella Parola di Dio (28), nella Liturgia
e specialmente nell'Eucaristia, dove è
presente tutto il mistero di C. (29);
nel colloquio con C. dopo la comunione,
e nel culto e nella visita al Santissimo
Sacramento (028); nell'orazione mentale
e nella recita del Rosario, nel quale
contemplano i misteri di C. (31; 32; 81).
Gli infermi, gli anziani, i tribolati,
sappiano seguire l'invito di C. abbracciando
con fede generosa la loro condizione (034).
I
Redentoristi seguono con gioia il Salvatore
Gesù (20), sulla stessa via battuta da
C., la quale è la via della verginità,
della povertà, dell'obbedienza (50); cercano
di arrivare al dono totale di sé stessi
per rispondere a C. (56) e partecipare
alla sua missione unificando la loro vita
nella carità pastorale (47; 52).
La
castità significa e contiene il mistero
di amore di C. con la Chiesa (57), per
questo scelgono il celibato per dedicarsi
a Dio e alla missione di C. (58). In quanto
missionari abbracciano la povertà di C.
(61); a imitazione di C. che tutto ci
ha donato, mettono in comune i loro beni
(044). Così saranno segni della vita fraterna
dei discepoli di C. (62).
Seguendo
l'esempio di C., i congregati consacrano
a Dio la propria volontà (71). L'ubbidienza
evangelica tende alla vera promozione
della persona consacrata a C., e rende
testimonianza davanti al mondo della libertà
di figli di Dio e della loro unità in
C. (75). Dovere dei Superiori è servire
la comunità perché si formi e si sviluppi
in C. (139).
3.
Nella
formazione. Lo Spirito di C. suscita
missionari nella Chiesa: il suo appello
viene trasmesso ordinariamente attraverso
le relazioni e i contatti umani (80).
I candidati devono scoprire gradualmente
le esigenze della sequela di C. (78; 86,
2°; 053); desiderano l'unione fraterna
per affrettare l'avvento del Regno di
Dio nel quale C. vuol riunire tutti gli
uomini (81); sono imitatori di C. come
l'apostolo Paolo (81). Si insegni ai candidati
a cercare ardentemente C. Redentore, e
ad unirsi a Lui (056).
Decreti
I
d. possono essere emanati dal Governo
Generale e dal Capitolo Generale (109,
b, 2°), dal Consiglio Generale (119, 3°),
dal Capitolo (Vice-) Provinciale (0140,
a, 137, b; 047), dal Consiglio (Vice-)
Provinciale straordinario (0161; 0140,
f), dal Governo (Vice-) Provinciale (0140,
f). Il Governo Generale e quello (Vice-)
Provinciale possono rimuovere i Superiori
con d. (099). I d. del Capitolo Generale
possono essere sospesi dal Consiglio Generale
(119, 2°); quelli del Capitolo (Vice-)
Provinciale dal Consiglio (Vice-) Provinciale
straordinario (161). I d. e le decisioni
del Capitolo (Vice-) Provinciale vanno
in vigore appena promulgati o alla data
indicata (0143).
Devono
essere osservati da tutti (74).
Il
d. di dimissione di un congregato deve
essere confermato dalla S. Sede e comunicato
all'interessato (146, 147).
I
d. di Pio X e di Benedetto XV regolano
il voto di povertà (043).
Dedicazione
Vedi
Consacrazione.
Defunti
Carità
e suffragi dei congregati verso i d. (036).
Delegare
Il
(Vice-) Provinciale può delegare e subdelegare
le facoltà che gli attribuisce il DS (98).
Il Superiore Generale può visitare per
mezzo di delegati le (Vice-) Province
(114, c) e assistere al Capitolo (Vice-)
Provinciale (0121).
Designare
Il
termine indica una nomina sia per elezione
sia per indicazione o proposta.
Per
partecipare al Capitolo Generale, vedi
106.
Gli
St. (Vice-) Provinciali determinano il
modo di designare il Superiore (Vice-)
Provinciale e il suo Vicario (0153), i
Consiglieri ordinari e straordinari (0158,
b), il Superiore locale e il suo Vicario
(140; 0178), i membri delle istituzioni
della (Vice-) Provincia (129). Per designare
i responsabili degli Istituti di formazione
si deve consultare il segretariato della
formazione (0167) .
Diaconi
- Diaconato
Anche
i d. fanno parte della Congregazione (01).
Il
Capitolo (Vice-) Provinciale stabilisce
le condizioni per accedere al diaconato
permanente (081, b).
Dialogo
Il
d. per la conoscenza del mondo e per lo
sviluppo dell'attività missionaria (19;
66). Il d. tra Superiori e confratelli
(73; 0155). Il d. fraterno per la vita
comunitaria (45, 2°).
Dimissione
I
congregati possono essere dimessi a norma
del diritto comune (146; 147); il decreto
di d. deve essere comunicato al più presto
all'interessato dandogli facoltà di ricorrere
alla S. Sede (147). Chi si sottrae alla
debita comunione con l'Istituto, se non
ritorna, sarà dimesso a norma del diritto
(0212).
Diritto
La
Congregazione è retta dal diritto comune
della Chiesa e da quello particolare (03).
Nelle
( vice ) Province di rito orientale la
designazione dei Superiori va fatta in
base al d. orientale (128; 138, b).
I
Superiori devono tutelare i d. dei congregati
(094). Gli ordinamenti pratici delle comunità
devono tener conto dei d. della persona
(44; 54).
I
congregati hanno il d. e l'obbligo di
consacrare alla preghiera almeno un'ora
al giorno (30).
La
p